TARIFFE OBBLIGATORIE DISTRIBUZIONE E MISURA GAS NATURALE
Dal 1 gennaio 2020 è entrato in vigore l’aggiornamento della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo 2020-2025, approvato con la delibera 570/2019/R/gas.
L’art. 42.1 della RTDG stabilisce che:
Ciascuna impresa distributrice applica alle attuali e potenziali controparti di contratti aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 19.1 una tariffa obbligatoria fissata dall’Autorità a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione. La tariffa obbligatoria, ai sensi dell’art. 42.3 è composta dalle seguenti componenti differenziate per ambito tariffario:
- τ 1, composta dagli elementi τ 1 (dis), τ 1 (mis), τ 1 (cot), espressi in euro per punto di riconsegna;
- τ 3, composta dall’elemento τ 3 (dis), espresso in centesimi di euro per standard metro cubo, differenziato per scaglione di consumo;
- GS, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati;
- RE, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale;
- RS, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura degli oneri relativi alla qualità dei servizi gas;
- UG1, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali conguagli;
- UG2, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo e in euro per punto di riconsegna, pari alla somma dei seguenti elementi:
o UG2c a compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio, che gravano sul Conto di cui all’Articolo 80;
o UG2k per il riconoscimento degli importi derivanti dalla rideterminazione del coefficiente k effettuata in ottemperanza alla sentenza 4825/16 del Consiglio di Stato, che gravano sul Conto di cui all’Articolo 80bis;
- UG3, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, pari alla somma degli elementi:
- UG3INT, a copertura degli oneri connessi all’intervento di interruzione di cui all’articolo 12bis del TIMG;
- UG3UI, a copertura degli oneri connessi a eventuali squilibri dei saldi dei meccanismi perequativi specifici per il FDD, di cui all’articolo 37 del TIVG, e degli oneri della morosità sostenuti dai fornitori di ultima istanza, limitatamente ai clienti finali non disalimentabili;
- UG3FT, a copertura degli importi di morosità riconosciuti ai fornitori transitori del sistema di trasporto ai sensi dell’articolo 3 della deliberazione 363/2012/R/GAS;
- ST, espressa in euro per punto di riconsegna, relativa allo sconto tariffario di gara di cui all’articolo 13 del decreto 12 novembre 2011;
- VR, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura della differenza tra VIR e RAB:
- CE, espressa in euro per punto di riconsegna, relativa alla compensazione transitoria triennale dei maggiori costi unitari relativi al servizio di distribuzione delle aree di nuova metanizzazione con costi unitari elevati; nel triennio 2020-2022 la componente CE trova applicazione limitatamente alle sole aree ubicate nella Regione Sardegna.
L’elemento τ 1 (dis), espresso in euro per punto di riconsegna, è destinato alla copertura di quota parte dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione.
L’elemento τ 3 (dis), espresso in centesimi di euro per standard metro cubo, articolato per scaglioni tariffari, è destinato alla copertura dei costi operativi e della quota parte dei costi di capitale che non trovano copertura dall’applicazione delle quote fisse.
L’elemento τ 1 (mis), espresso in euro per punto di riconsegna, è destinato alla copertura dei costi operativi e di capitale relativi al servizio di misura ed è differenziato per ambito tariffario.
L’elemento τ 1 (cot), espresso in euro per punto di riconsegna, è destinato alla copertura dei costi del servizio di commercializzazione ed è uguale in tutto il territorio nazionale.
Le componenti τ 1 (dis) e τ 1 (mis) sono articolate per scaglioni.
La componente GS, è posta pari a zero per i punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici, come individuati ai sensi del comma 2.3, lettera a), del TIVG.
Ai sensi dell’art. 3.3 del TUDG, al seguente link è disponibile la pubblicazione delle tariffe obbligatorie dei servizi di distribuzione e misura:
Tariffe GASMAN DISTRIBUZIONE gennaio marzo 2021
Tariffe_GASMAN DISTRIBUZIONE aprile giugno 2021
Tariffe GASMAN DISTRIBUZIONE luglio settembre 2021
Tariffe_GASMAN DISTRIBUZIONE_ottobre dicembre 2021
Tariffe GASMAN DISTRIBUZIONE Gennaio-Marzo 2022
Tariffe GASMAN DISTRIBUZIONE Aprile-Giugno 2022
Tariffe GASMAN DISTRIBUZIONE Luglio-Settembre 2022
Tariffe GASMAN DISTRIBUZIONE Gennaio 2023
Tariffe GASMAN DISTRIBUZIONE Aprile 2023
Tariffe_GASMAN DISTRIBUZIONE_Luglio-Settembre 2023
Tariffe_GASMAN DISTRIBUZIONE_Ottobre-Dicembre 2023
Tariffe_GASMAN DISTRIBUZIONE_Gennaio-Marzo 2024 (1)
Tariffe_GASMAN DISTRIBUZIONE_Aprile-Giugno 2024
Tariffe_GASMAN DISTRIBUZIONE_Luglio-Settembre 2024